Roma, 23 Gennaio 2018 –ย La Protezione Civileย ha da oggi per Legge tra le sue finalitร e tra le attivitร da svolgere lโazione di soccorso e lโassistenza degli animali colpiti da calamitร naturali, come le popolazioni umane.
Il risultato, con il Decreto Legislativo n.224, pubblicato in Gazzetta Ufficiale โCodice della protezione civileโย รจ stato ottenuto grazie alla mobilitazione nellโultimo anno delle associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa.
โIl riferimento legislativo agli animali รจ necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto giร avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali โ dichiarano le associazioni animaliste โ cosรฌ potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato allโattivitร di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari che sempre piรน le stesse popolazioni richiedonoโ.
Le associazioni di volontariato animalista sono giร le prime a farsi carico spontaneamente delle numerosissime segnalazioni e richieste di aiuto per le vittime animali isolate, affamate, seppellite, smarrite, dalle quali sono spesso costrette a separarsi le stesse popolazioni, vuoi per lโinospitalitร di alcune strutture dโemergenza, vuoi per lโimpossibilitร di nuovi ricoveri. E nei momenti nei quali si perde tutto, il valore affettivo e sociale degli animali della propria famiglia, come riconosciuto da tutti, รจ incalcolabile. La loro perdita smarrisce e annienta quel poco che resta. Anche per questo gli animali familiari sono insostituibili per la ricostruzione morale e materiale della comunitร .
Ora la prospettiva รจ finalmente diversa e le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa avvertono: “Con questo Decreto Legislativo abbiamo messo un primo importante tassello, ma si tratta solo del primo passo. Da oggi dovremo lavorare a stretto contatto con gli Uffici della protezione Civile e con le Regioni per far si che questa Legge diventi realtร e non rimanga solo sulla carta. Vanno previste delle procedure operative specifiche, condivise coi vari soggetti, per far si che gli interventi siano codificati. Poi dovranno essere formati i vari operatori siano essi volontari o funzionari.ย Dovremo individuare, tutti assieme, strumenti efficaci che tengano conto delle competenze e per arrivare a questo risultato le nostre associazioni giocano un ruolo fondamentale, potendo portare un elevato know how e mettendo a disposizione la collaudata esperienza maturata sul campo. Ogni calamitร ,ย dai terremoti alle alluvioni, dalle nevicate agli incendi che isolano intere comunitร ,ย ci ha insegnato in questi anni che le azioni devono essere diversificate in base al tipo di territorio e dello scenario atteso e quindi siamo consapevoli che da oggi ci attende una importante mission: quella di dare forma e sostanza ai contenuti della nuova Legge.
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LE INTEGRAZIONI NORMATIVE
Articolo 1 (Definizione e finalitร del Servizio nazionale della protezione civile)
1. Il Servizio nazionale della protezione civile,ย di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilitร , รจ il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attivitร volte a tutelare la vita, l’integritร fisica,ย i beni,ย gli insediamenti,ย gli animaliย e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attivitร dell’uomo.
Articolo 2 (Attivitร di protezione civile)
6. La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme,ย integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagliย ย eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto,ย anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate,ย e la relativa attivitร di informazione alla popolazione.
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